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Dettagli prodotto

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Bruzio" a Denominazione di Origine Controllata 


DM 29 settembre 1998 - GURI n. 252 del 28 ottobre 1998 

(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n. 1065/97) 

Art. 1 
Denominazione 

La denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: "Fascia Prepollinica", "Valle Crati", "Colline Joniche Presilane", "Sibaritite" è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 

Art. 2 
Varietà di olivo 

1. La denominazione di origine controllata "Bruzio" accompagnata dalla menzione geografica "Fascia Prepollinica", e riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: "Tondina" in misura non inferiore al 50%, "Carolea" in misura non superiore al 30%, "Grossa di Cassano" in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 25%. 

2. La denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica "Valle Crati", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: "Carolea" in misura non inferiore al 50%, "Tondina" in misura non superiore al 30%, "Rossanese o Dolce di Rossano" in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%. 

3. La denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica "Colline Joniche Presilane", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: "Rossanese" Dolce di Rossano" in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%. 

4. La denominazione di origine controllata "Bruzio", accompagnata dalla menzione geografica "Sibaritide", è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo: "Grossa di Cassano" in misura non inferiore al 70%, "Tondina" in misura non superiore al 30%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%. 

Art. 3 
Zona di produzione 

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Cosenza, i territori olivati dei sottoelencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione: 

Acquaformosa, Altomonte, Bisignano, Cariati, Caloveto, 

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